IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
-  Veduto  il  Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
- Veduto il regio decreto 30 Settembre  1938  n.  1652  e  successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
-  Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi-
ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Vedute le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
-  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
-  Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12   settembre   1996,
pubblicato  sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti  didattici
e  che  il  loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di
Ateneo;
- Considerato che nelle more dell'approvazione e  di  emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma  e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi dell' art. 17 del testo Unico piu' sopra citato e approvato con
Regio  Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea,  di
diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo   Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo  l'art.  331 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico degli articoli successivi, viene  inserita  la
Scuola  di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE secondo il seguente
articolato che sostituisce  interamente  quello  rubricato  sotto  il
titolo  "scuola  di  specializzazione  in  chirurgia  generale  " del
vigente statuto:
ART. 1 La  Scuola  di  Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  con
indirizzo  in  chirurgia  generale risponde alle norme generali delle
scuole di specializzazione dell'area medica.
ART.  2  La  Scuola  ha  lo  scopo di formare specialisti nel settore
professionale della chirurgia. Tali specialisti sono  addestrati  per
rispondere  a  tutte  le  richieste di competenza chirurgica generale
(indirizzo in chirurgia generale).
ART. 3 La Scuola rilascia  il  titolo  di  specialista  in  chirurgia
generale.
ART. 4 Il corso ha la durata di 6 anni.
ART.  5  Concorrono  al funzionamento della Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia con la Clinica  Chirurgica  Generale
dell'Istituto  di  Chirurgia  Generale e dei Trapianti d'Organo, sede
della scuola, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa
di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. 502/1992 ed il relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  tab.  A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree
funzionari e discipline.
ART. 6 In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
8 per ciascun anno di corso, per un totale di 48 specializzandi.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari
I.      Indirizzo in Chirurgia Generale
AREA A1: PROPEDEUTICA
OBIETTIVI: lo specializzando inizia  l'apprendimento  della  anatomia
chirurgica  e  della  medicina operatoria e deve acquisire la base di
conoscenza per la valutazione epidemiologica  e  l'inquadramento  dei
casi  clinici  anche  mediante  sistemi  informatici.  Deve acquisire
l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente  un  paziente
definendone  la  tipologia  sulla  base della conoscenza di patologia
clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica,  metodologia
clinica.
Settori scientifico disciplinari:
F06A ANATOMIA PATOLOGICA
F08A CHIRURGIA GENERALE
F04B PATOLOGIA CLINICA
AREA B1: SEMIOTICA CLINICA E STRUMENTALE
OBIETTIVI: Lo specializzando procede all'apprendimento della medicina
operatoria  e  deve  acquisire  la  base  di conoscenza e la relativa
esperienza pratica necessaria - ad impostare,  seguire  e  verificare
personalmente  l'iter  diagnostico  piu  adatto  per  giungere ad una
corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori Scientifico disciplinari:
F18X DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
F08A CHIRURGIA GENERALE
AREA C1: CHIRURGIA GENERALE
OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di  conoscenza  e
la  relativa  esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di
una  valutazione  complessiva  della   malattia   e   del   paziente,
l'indicazione  al  tipo  di  trattamento  -  chirurgico o meno - piu'
corretto in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili  per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di
affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione  e
gestione  del  decorso  post-operatorio  immediato  e dei controlli a
distanza.
Settori scientifico disciplinari:
F21X ANESTESIOLOGIA
F08A CHIRURGIA GENERALE
AREA D1: ANATOMIA CHIRURGICA  E TECNICA OPERATORIA
OBIETTIVI:  Lo  specializzando  deve  essere in grado di acquisire la
base di conoscenza chirurgica e di medicina operatoria necessaria per
affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli  atti
operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari:
F08A CHIRURGIA GENERALE
AREA E1: CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE
OBIETTIVI:  Lo specializzando deve acquisire:
a)  la  base  di  conoscenza  e  l'esperienza  pratica  necessaria  a
diagnosticare e  trattare  anche  chirurgicamente,  le  patologie  di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento  in
caso  di  chirurgia  di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte
limitatamente alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, urologica e ginecologica;
b)  riconoscere,  diagnosticare  ed  impostare  clinicamente pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti,  nel  campo  della cardiochirurgia, della neurochirurgia
della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia;
tutto cio' curando la visione complessiva delle proprieta'  nel  caso
di lesioni o patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari:
F08A CHIRURGIA GENERALE
F08D CHIRURGIA TORACICA
F08E CHIRURGIA VASCOLARE
F09X CHIRURGIA CARDIACA
F12B NEUROCHIRURGIA
F13C CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
F16A MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
AREA F1: ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
OBIETTIVI:  Lo  specializzando  deve  acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare.  Lo  specializzando  deve  saper  utilizzare  le
potenzialita'  dell'informatica  nella  organizzazione  del  lavoro e
nella gestione della struttura. Oltre ad una buona  conoscenza  della
lingua  inglese  deve  acquisire  l'esperienza  necessaria al proprio
impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali  relativi
alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che
governano l'assistenza sanitaria.
Settori scientifico disciplinari:
F08A CHIRURGIA GENERALE
F22A IGIENE GENERALE ED APPLICATA
F22B MEDICINA LEGALE
F22C MEDICINA DEL LAVORO
Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per  essere  ammesso  all'esame  finale di diploma, lo specializzando
deve  dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa   preparazione
professionale    specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente eseguito atti medici  specialistici,  come  di  seguito
specificato per i previsti indirizzi alternativi:
I. addestramento in chirurgia generale
a)  almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
b)      almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei  quali  almeno  il
40%  condotti  come  primo  operatore  (degli interventi indicati sub
a-b-c  almeno  il  10%  deve  essere  eseguito   in   situazioni   di
emergenza/urgenza)
d)  aver  effettuato  almeno  200 ore di attivita' di pronto soccorso
nosocomiale
e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti
diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti
in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo
600).
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  corso  di
specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni.
Nel   regolamento   didattico   dell'Ateneo   verranno  eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
Norme  transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui avra'
applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente  l'attivazione
progressiva   della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento  e,
corrispondentemente,  la  disattivazione  progressiva  della   Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, li' 5 maggio 1997
                                                   Il rettore: SCHMID